Si informa che a partire da mercoledì 15 settembre l'Università di Trieste attiva un hub vaccinale di Ateneo al primo piano dell'edificio E2 BIS (vedi foto), raggiungibile preferibilmente attraverso il varco 1 in via Fabio Severo. L'accesso sarà possibile senza prenotazione per studenti, anche non ancora immatricolati, personale docente e tecnico-amministrativo. In questa pagina tutte le informazioni.
Con il Decreto Legge del 16 settembre 2021 l'obbligo di certificazione verde, salvo le esenzioni previste dalla normativa nazionale, sarà esteso a tutti i dipendenti pubblici a partire dal 15 di ottobre.
Si ricorda che dal 1 settembre è in vigore la normativa sull’obbligo del possesso del Certificato Europeo COVID 19 (Green Pass) prevista dal Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 . Pertanto nelle giornate fissate per l’ingresso dei titolari di posto alloggio nelle residenze ARDiS (per gli anni successivi al primo), fissate per il 2, 3 e 6 settembre, verranno effettuati i previsti controlli relativi al possesso della Certificazione da parte di personale autorizzato allo scopo. Si allega a questa comunicazione l’informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati personali conseguenti ai controlli.
Si ricorda che il Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 ha introdotto l’obbligo del Green Pass per tutto il personale universitario, compresi gli studenti, a partire dal 1 settembre 2021. Tale previsione è estesa anche alle residenze universitarie dove titolari di posto alloggio e ospiti dovranno esibire il Green Pass per accedere alle strutture gestite da ARDiS.
Scuole, Università e Green Pass, cosa cambia dal 1° Settembre 2021?
Dal 1° Settembre il Green pass sarà obbligatorio
* per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario;
* per gli studenti universitari“, sempre che seguano le lezioni in presenza;
* allievi delle “istituzioni di alta formazione musicale e coreutica;
* coloro che svolgono attività di altre istituzioni di alta formazione collegate all’università.
Sono esclusi dall’obbligatorietà di Green pass tutti gli studenti minorenni.
Le misure di sicurezza minime per scuole e università
Il Decreto Green Pass pone:
* obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per
* i bambini di età inferiore ai sei anni;
* per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
* per i soggetti impegnati nelle attività sportive.
* le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
* vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
* tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass;
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
* maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Per le noviià relative a trasporti ed altro si invita a leggere questo comunicato
Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021, gli spostamenti da/per l’estero sono disciplinati da: DPCM 2 marzo 2021, Ordinanza 29 luglio 2021 e Ordinanza 28 agosto 2021. La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali. Per tutti i dettagli, si raccomanda vivamente l’attenta lettura dell’ approfondimento disponibile a questo link.
Si invita a consultare frequentemente il sito dell’Ardis (www.ardis.fvg.it) per conoscere gli adempimenti richiesti.
Come ottenere il Green Pass
Per rendere accessibile il green pass alla platea più ampia possibile di cittadini italiani e stranieri residenti in Italia per diversi motivi il sito governativo è stato aggiornato e dal 30 luglio è entrato in funzione il sistema online per richiedere l’AUTHCODE a seconda dei seguenti casi:
A. con tessera sanitaria;
B. senza tessera sanitaria per green pass dopo tampone o avvenuta guarigione;
C. senza tessera ma vaccinato in Italia.
Per cui, nel caso in cui si trovassero in questa situazione di difficoltà, i vostri ospiti possono richiedere il codice tramite sistema online (link) come segue:
A. con la Tessera Sanitaria inserire:
- tampone molecolare (CUN)
- il tampone antigenico rapido (NFRE)
- il certificato di guarigione (NUCG)
In alternativa a questi codici, inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
B. Se non si possiede la Tessera Sanitaria, in quanto non iscritti al SSN, inserire:
- tampone molecolare (CUN)
- il tampone antigenico rapido (NFRE)
- il certificato di guarigione (NUCG)
In alternativa a questi codici, inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
C. Se non si è iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ma si è stati vaccinati in Italia inserire:
In alternativa questo l’indirizzo e-mail a cui richiedere il codice AUTHCODE ( Codice.dgc@sanita.it). Altrimenti tentare con i numeri verdi : 1500 ; 800 91 24 91 (8 am – 8 pm)