LIBRI DI TESTO PER STUDENTI NON VEDENTI O CON DISABILITA' VISIVA

Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, ARDiS concorre al finanziamento delle spese sostenute per la fornitura di libri di testo accessibili per gli studenti non vedenti o con disabilità visiva.

 

Destinatari finali

Studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale.

Gli studenti aventi diritto sono quelli con minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, così come definite dalla legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici):

- ciechi totali (articolo 2 della legge n. 138/2001);

- ciechi parziali (articolo 3 della legge n. 138/2001);

- ipovedenti gravi (articolo 4 della legge n. 138/2001);

- ipovedenti medio-gravi (articolo 5 della legge 138/2001);

- ipovedenti lievi (articolo 6 della legge 138/2001).

 

Tipologia di intervento

ARDiS offre ai destinatari sopra individuati la possibilità di usufruire di un servizio di fornitura dei libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), a rendere in modalità accessibile i libri di testo.

 

L’intervento è di prima applicazione a seguito dell’introduzione dell’art. 15 ter (Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva) nella Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.), come da articolo 7, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2022).

Ultimo aggiornamento 03.05.2023