Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

Oltre all’accesso civico semplice, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, è previsto il diritto di  chiunque all’accesso civico generalizzato che permette di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’ARDiS, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L’istanza di accesso civico generalizzato si differenzia dal diritto di accesso semplice, in quanto non ha ad oggetto dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti. E’ quindi attivabile da chiunque, inoltre non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al Difensore civico regionale.

L’istanza di accesso civico generalizzato deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso dell’Amministrazione richiesti.

L’accesso civico generalizzato è il diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è quindi attivabile da chiunque. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Il diritto di accesso civico generalizzato, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenuti.

L'istanza deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso dell'Amministrazione richiesti.

Può essere trasmessa all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

ALLEGATI

  REGISTRO ACCESSI CIVICI.xlsx (10.8 KB)

Ultimo aggiornamento 20.08.2026