AVVISO DI RETTIFICA
Con riferimento al Bando di gara europea, a seguito delle valutazioni occorse sulla base delle richieste di chiarimento presentate ed al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici è stata apportata la seguente modifica al Disciplinare di gara:
Art. 8.1 BUSTA A “DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVA” il punto 4) è sostituito come segue:
4) n. 2 referenze bancarie in originale rilasciate da primari istituti di credito, redatte in lingua italiana, attestanti la solidità dell’impresa concorrente, che facciano esplicito riferimento alla gara in oggetto della quale dovranno riportare il CIG e siano presentate in busta chiusa.
Nel caso in cui i Concorrenti partecipino alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio, le due referenze bancarie possono riferirsi anche ad una soltanto delle imprese raggruppate o consorziate. Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del D. lgs. 163/2006, il concorrente, qualora non in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di affidamento per una durata triennale fino ad un importo almeno pari al 100% di quello posto a base della presente gara. Il concorrente che intenda usufruire dell’avvalimento deve presentare, la documentazione indicata alle lettere da a) a g) dell’art. 49, comma 2 del D. Lgs. 163/06. In particolare è a pena di esclusione, e non sanabile con l’istituto del soccorso istruttorio (vedasi art. 36 del presente Disciplinare di gara), la mancata presentazione della dichiarazione di avvalimento resa ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a).
Il RUP
arch. Claudio Bonivento
Documenti di gara: