Si informano gli studenti in rientro o in arrivo dall'estero, che, a seconda del Paese di provenienza, il DPCM 24 ottobre 2020 (ed allegati) può prevedere delle limitazioni e degli adempimenti all'ingresso. Le disposizioni qui presentate, salvo prossimi aggiornamenti, hanno validità fino al 24 novembre.
Per chi ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno dei Paesi dell’elenco E* (v. tabella o v. allegato 20 al DPCM 24 ottobre 2020) e per chi intende effettuare spostamenti verso gli Stati e i territori dell'elenco F vi sono, tuttavia, eccezioni al divieto di spostamento, nel caso questo sia dovuto a:
- esigenze lavorative
- assoluta urgenza
- esigenze di salute
- esigenze di studio
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Per le ulteriori eccezioni si consulti l'art.4 del DPCM 24 ottobre 2020.
Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, il Ministero degli esteri raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie anche nella considerazione di possibili future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.
Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE.
Si ricorda che è disponibile all'indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero.
Stante la situazione in continuo cambiamento, si consiglia di consultare la pagina web del Ministero della Salute in merito alle misure anti COVID-19 (link) e FAQ del MAECI.
Come comunicato agli assegnatari di posto alloggio, in caso di allontanamento per più di 24 ore dalle residenze ARDiSS, al momento del successivo ingresso sarà necessario consegnare il modulo autocertificazione Covid-19 debitamente compilato.
Spostamenti da e per l'estero -Elenco Paesi (Rif. Allegato 20 DPCM 24 ottobre 2020)
Elenco A |
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano |
Elenco B |
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco |
Elenco C |
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo). |
Elenco D |
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay |
Elenco E |
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco |
Elenco F
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A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia |