Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 21/2014 sono organi dell'ARDiS:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato degli studenti;
c) il Revisore unico dei conti.
Il Direttore generale dell’ARDiS è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario.
Ha altresì la rappresentanza legale dell'ARDiS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni (art. 15 comma 8 L.R. 21/2014):
a) predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;
b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDiS;
d) adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDiS;
f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDiS con facoltà di conciliare e transigere;
h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDiS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.
ALLEGATI:
Conferimento dell'incarico di Direttore generale DGR n. 2278/2019
Rinnovo dell'incarico di Direttore generale DGR n. 852/2020
Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:
a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima.
c bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;
c ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.
Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.
Spetta al Comitato degli studenti (art. 16 comma 2 L.R. 21/2014):
a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);
c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;
d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g).
Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee Guida di cui all'articolo 8.
L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.
Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDIS, la quale assicura l'attività di supporto.
Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.
La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDIS.
Il Comitato degli studenti si riunisce almeno tre volte nell'anno solare.
I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
Decreto 115-Pres. 04 07 2023 ricost. Comitato.pdf (906.3 KB) | |
Decreto 129 - rettifica decreto 115.pdf (56.3 KB) | |
DPREG 23_2024 - nomina Leonardi.pdf (90.6 KB) |
Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) e resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina. Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
ALLEGATI:
Decreto nomina Revisore unico dei conti ARDISS D.P.Reg. 122/2019
Compenso Revisore unico dei conti ARDISS D.G.R. 1130/2019
Di seguito il link relativo all’ARDiS, pubblicato dalla Regione FVG in qualità di Ente vigilante:
Enti pubblici vigilati - Ante 2016
Testo integrale della Delibera n 852-2020.pdf (94.7 KB) |
In questa sezione, saranno pubblicate le eventuali sanzioni amministrative comminate all’Agenzia per violazione dell'articolo 47 del D.Lgs 33 del 2013.
D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 art. 47 Sanzioni per casi specifici:
L'Agenzia si articola nel seguente modo:
Direzione dell'ARDiS
- Servizio interventi per il Diritto allo Studio
Tutti i recapiti dell'ente e del personale sono disponibili nella sezione contatti.