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Accesso civico semplice

Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ex articolo 5, prevede che chiunque possa richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

La richiesta di accesso civico semplice, per i documenti non ancora pubblicati, può essere avanzata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente; in alternativa può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. E’ possibile, tuttavia, che il documento, l’informazione o il dato richiesto siano già stati pubblicati nel rispetto della normativa vigente; in questo caso l’Agenzia indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza per l’ARDiS é l'ing. Edoardo Chicco (tel. 040-3595251, e-mail edoardo.chicco@regione.fvg.it), in qualità di Direttore generale dell’Agenzia.

Si sottolinea che l’accesso civico semplice si differenzia da quello generalizzato in quanto ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria; non sostituisce il diritto di accesso agli atti, disciplinato dall’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In quest’ultimo caso, infatti, si tratta di uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b,  della legge n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

La richiesta di accesso civico semplice, diversamente, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente ed è finalizzata a chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

 

La richiesta di accesso civico può essere presentata per mezzo del modulo allegato e presentata:

-tramite PEC, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it 

-tramite posta elettronica, all’indirizzo del Responsabile della trasparenza dell'ARDiS

-tramite posta ordinaria, indirizzata al Responsabile della trasparenza all'indirizzo
direzione@ardis.fvg.it

-direttamente presso gli uffici della Direzione dell’ARDiS, Salita M. Valerio 3 - 34127 Trieste

ALLEGATI

Modulo accesso civico semplice ARDiS.docx (15.6 KB)

Ultimo aggiornamento 09.02.2024

Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

Oltre all’accesso civico semplice, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, è previsto il diritto di  chiunque all’accesso civico generalizzato che permette di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’ARDiS, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L’istanza di accesso civico generalizzato si differenzia dal diritto di accesso semplice, in quanto non ha ad oggetto dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti. E’ quindi attivabile da chiunque, inoltre non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al Difensore civico regionale.

L’istanza di accesso civico generalizzato deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso dell’Amministrazione richiesti.

L’accesso civico generalizzato è il diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è quindi attivabile da chiunque. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Il diritto di accesso civico generalizzato, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenuti.

L'istanza deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso dell'Amministrazione richiesti.

Può essere trasmessa all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Ultimo aggiornamento 03.05.2021

Registro degli accessi

ALLEGATI

REGISTRO ACCESSI CIVICI.xlsx (10.6 KB)

Ultimo aggiornamento 19.02.2024

Obiettivi di accessibilità

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici 

Ultimo aggiornamento 16.04.2021